3) Regolamento concernente la disciplina della vigilanza sugli alunni

PREMESSO CHE:
-    la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche il personale Tecnico ed Ausiliario e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici;
-    al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 del Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni;
IL presente REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI fornisce, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.
Tutto il Personale della Scuola è tenuto di conseguenza a seguire scrupolosamente il presente Regolamento.
Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:
1.    durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2.    dall'ingresso nell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
3.    durante i cambi di turno tra i docenti;
4.    durante l'intervallo/ricreazione;
5.    durante il tragitto scuola - palestra, laboratorio, aule speciali e viceversa;
6.    durante le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione.

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA


1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DIDATTICA
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi; a tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.
Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 C.C. (vedere le Norme di Riferimento riportate in basso), l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, che ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che,  conseguentemente, nell’ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, e quando le circostanze oggettive di tempo e di luogo non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante    l'espletamento    dell'attività    didattica    debba,    non    per    futili    motivi,    assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Se il collaboratore scolastico non è immediatamente disponibile al piano, il docente deve segnalare la richiesta in segreteria. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. VIGILANZA DURANTE I CAMBI D’ORA DEI DOCENTI
Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio d’ora, il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio dalla 2° ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente in relazione alla classe assegnata.
I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel frattempo, avviso all'Ufficio di Segreteria del Personale.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE
Durante l'intervallo della ricreazione, si dispone che la sorveglianza sia effettuata ai piani e in cortile dai docenti impegnati secondo il calendario delle sorveglianze, in modo tale da poter vigilare sugli alunni, in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi o di uso di tabacco o di altre sostanze non consentite. Dal canto loro i ragazzi possono fare ricreazione negli spazi comuni interni ed esterni della scuola.

4. VIGILANZA SUGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
La vigilanza sugli alunni diversamente abili, soprattutto se alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore socio-sanitario o dal docente della classe, eventualmente coadiuvati, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA
Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della disciplina coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

6. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE / VIAGGI D'ISTRUZIONE
 La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 623/96).
In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

NORME DI RIFERIMENTO
CCNL 2006-09 ART. 29, comma 5
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. CCNL 2006-2009 - Profili di Area del Personale ATA - Area A
II docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-2009 con richiamo al 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.
CODICE CIVILE ART. 2047
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
CODICE CIVILE ART. 2048
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N. 2839
L'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento.
CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 23/06/1993 n. 6937
Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto .
In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, C.C. ha carattere relativo e non assoluto,    poiché    occorre    correlarne    il    contenuto    e    l'esercizio    in    modo    inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi.
NOTA USR VENETO (Prot. MIUR AOODRVE15637/C27i del 01/12/2014)
Uscita autonoma da scuola degli alunni – indicazioni  
LA NATURA DEL DOVERE GENERALE DI VIGILANZA DELL'ISTITUTO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI -Con l'accoglimento della domanda di iscrizione, ogni Istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare sull'integrità psico-fisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. -Tale obbligo, qualificabile come posizione di garanzia penalmente rilevante (cfr. Casso Pen., n. 17574/2010), permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono ad essi affidati, e quindi, fino al subentro dei loro genitori o di persone da questi incaricate.
I SOGGETTI SU CUI GRAVANO GLI OBBLIGHI CONNESSI AL DOVERE DI VIGILANZA -Il dovere
di vigilanza predetto è riferibile in via preminente al personale docente, ma grava anche sul personale A.T.A., mentre gli obblighi organizzativi di controllo e di custodia ad esso funzionali
-da adempiere tramite gli opportuni provvedimenti organizzativi di competenza -fanno capo al Dirigente Scolastico, cui è pertanto ascrivibile, a seconda dei casi, per la violazione dell'obbligo stesso, una responsabilità ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 2051 c.c.
-Si precisa che se la violazione, da parte dei soggetti indicati, dell'obbligo in analisi, espone l'Istituzione Scolastica cui essi appartengono a diretta responsabilità, tuttavia, considerato il rapporto di immedesimazione organica che lega l'Amministrazione ai propri dipendenti, anche l'Amministrazione stessa è chiamata a rispondere, salva azione di regresso, ove siano accertati il dolo o la colpa grave di hi abbia direttamente cagionato l'evento dannoso.

LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DOVERE DI VIGILANZA E LA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI ADEMPIMENTO    DELLO STESSO - La responsabilità nascente dalla violazione del dovere di vigilanza in questione non riveste carattere oggettivo, in quanto è comunque fondata sulla colpa. -Ne consegue che, nella valutazione di tale elemento soggettivo ai fini dell'accertamento della responsabilità, assumono rilievo a fini esimenti quei comportamenti, posti in essere dal soggetto obbligato, che documentino l'essersi egli dato carico della necessaria valutazione di prevedibilità e di prevenzione dei rischi, e l'avere egli conseguentemente modulato la propria azione con l'adozione delle cautele idonee a prevenire i rischi prevedibili. - Risulta dunque fondamentale, anche sotto tale profilo, la necessità di provvedere alla disciplina, tramite appositi atti formali (Regolamento di Istituto), delle modalità di adempimento del dovere di vigilanza in questione.