11) Regolamento utilizzo attrezzature

Fotocopiatrici
Si ricorda che:
• è’ proibito per legge fare fotocopie per più del 15% di pagine di libri e pubblicazioni con diritti riservati (L. n. 399 del 20/06/1979);
• ogni Docente ha a disposizione una tessera per duplicazione di compiti, verifiche, Test, etc, da ritirare all’Ufficio Magazzino;
• nel caso di particolari attività o progetti il D.S. valuterà, sulla base delle richieste presenti nella relativa scheda finanziaria di progetto, la quantità di copie da autorizzare;
• l’uso dei fotocopiatori presenti negli Uffici Didattica e Personale sono vietati ai Docenti, ai quali è riservato il fotocopiatore in sala insegnanti. L’uso di tali strumentazioni è riservato solo al personale dell’ufficio e/o eventuale Collaboratore scolastico incaricato.

Regolamento utilizzo attrezzature mobili
Art. 1
Le attrezzature mobili, sono costituite da:
● PC su carrello mobile
● Videoproiettore su carrello
● Coppia casse audio
Le suddette attrezzature sono affidate ai Collaboratori Scolastici ai quali bisognerà farne richiesta, almeno un giorno prima, prenotando su apposito registro.
Art. 2
I Collaboratori Scolastici il giorno e all’ora stabilita cureranno la consegna e il ritiro dell’attrezzatura utilizzata verificandone l’integrità e facendo apporre dal docente sul registro prenotazione la firma di consegna.
Art. 3
I docenti utilizzatori saranno responsabili del corretto uso delle attrezzature consegnate evitandone assolutamente la manomissione da parte degli studenti ed esercitando su di esse la dovuta vigilanza. Qualora si verifichino anomalie nel funzionamento delle attrezzature, i docenti dovranno richiedere l’intervento del personale tecnico.

SANZIONI
Art. 1
L'utilizzo delle attrezzature mobili e portatili è soggetto a tutte le norme e le sanzioni previste nel regolamento di Istituto.
Art. 2
I danni provocati alle attrezzature da un comportamento indisciplinato e dalla violazione delle norme che regolano l'utilizzo delle attrezzature da parte degli alunni, saranno addebitati all'alunno individuato come responsabile
Art. 3
Qualora non sia possibile risalire con certezza al responsabile, il danno verrà addebitato all'intera classe.