1.3 Doveri e provvedimenti disciplinari
(artt. 3 e 4 dell’art. 2 del DPR 294/98: Statuto delle studentesse e degli studenti)
1.3.1. Divieti
a) Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico materiali o oggetti incompatibili con le finalità della scuola; inoltre durante l'orario delle lezioni non è consentito l'accesso ai locali dell'Istituto a persone estranee, se non per giustificati motivi.
b) Durante le attività didattiche tutti gli apparecchi elettronici ed informatici per uso personale (in particolare i cellulari) devono rimanere spenti, salvo che il docente non ne consenta l’uso per motivi didattici.
c) Durante il cambio dell’ora e durante gli spostamenti è vietato utilizzare il cellulare
d) È fatto divieto di lasciare qualsiasi oggetto, compresi i libri di testo, nell’aula al termine delle lezioni.
e) È vietato gettare i rifiuti fuori degli appositi contenitori, e a maggior ragione fuori dalle finestre; gli alunni e tutto il personale scolastico sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla raccolta differenziata istituita nei vari locali della scuola.
f) È vietata l’affissione di manifesti contrari a norme di legge o di regolamento e contenenti propaganda politica o commerciale o argomenti estranei alla vita scolastica. In ogni caso l'affissione deve essere approvata dal Dirigente Scolastico, in particolare per le iniziative di propaganda relativa alle elezioni studentesche; la distribuzione di volantini o di stampa in genere è permessa solo fuori del recinto dell'Istituto.
g) L’uso dell’ascensore è consentito al personale autorizzato e agli studenti muniti di autorizzazione scritta temporanea o permanente, nel rispetto delle norme di sicurezza indicate. Chiunque violi tali norme è soggetto a sanzioni disciplinari.
h) Durante il cambio dell’ora gli alunni devono rimanere in classe, e chiedere il permesso di uscire dall’aula al docente subentrante. Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dalle aule e dai laboratori, in quanto la vigilanza dei docenti è assicurata negli spazi comuni.
i) È fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali interni ed esterni della scuola e durante gli spostamenti esterni.
j) È vietato l'ingresso nei laboratori se non in presenza degli insegnanti.
k) E’ vietato mangiare e bere in classe e nei laboratori. È altresì vietato consumare cibi e bevande sulle scale e durante gli spostamenti.
l) Non possono essere effettuate ricariche di batteria per strumenti ad uso personale collegandosi alla rete d’Istituto.
1.3.2 Doveri
a) Gli studenti hanno l'obbligo di essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni con attenzione ed impegnarsi nello studio.
b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica, esplicitati nel Patto di corresponsabilità educativa, anche con un abbigliamento appropriato all’ambiente di studio e lavoro.
d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, dal Piano di emergenza e dal Dirigente Scolastico;
e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio e all’immagine della scuola;
f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
1.3.3 Sanzioni applicabili e organo preposto ad erogarle
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale; non sono dunque ammesse note disciplinari che riguardino genericamente il comportamento di una intera classe o gruppo di studenti. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica e sociale.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori di norma ai quindici giorni (competenza del Consiglio di classe).
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche in seguito a comportamenti di violenza, di minacce, ricatto, estorsione, di sopraffazione nei confronti di coetanei soprattutto se disabili, portatori di handicap o, comunque, che si trovino in una situazione di difficoltà; tali comportamenti possono anche configurare delle fattispecie di reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; al contempo, nei casi più gravi, possono essere caratterizzati dalla circostanza di essere stati ripetuti dalla stessa persona, nonostante per fatti analoghi fosse già stata sanzionata, e che quindi siano connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale nell’ambito della comunità scolastica. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
In tali circostanze il Consiglio d’Istituto può deliberare l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 gg; ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
1.3.4 Procedimento sanzionatorio
Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
In caso di infrazioni lievi:
1. Il docente procede con il richiamo verbale in classe, o richiamo scritto sul registro; al terzo richiamo scritto per la medesima infrazione non grave il docente o il coordinatore di classe appone una nota disciplinare sul registro di classe.
2. Il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente, informando in merito i genitori ed eventualmente convocandoli presso l'Istituto.
In questi casi non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata nell’immediatezza del fatto, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. Prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento
In caso di infrazione grave e/o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola:
1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente che l’ha rilevata, anche se non della classe a cui appartiene l’alunno coinvolto, o di altro operatore scolastico. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione al Dirigente Scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto.
2. Il Dirigente Scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano contro interessati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento.
3. Il Dirigente Scolastico, nel termine massimo di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza del Consiglio d’Istituto è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.
4. Lo studente ed i suoi genitori, se minorenne, è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.
5. Il Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed i suoi genitori, se minorenne, ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato, provvede a discutere l'accaduto e delibera la sanzione a maggioranza dei votanti.
6. Il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica.
7. Il provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, ed infine i termini entro i quali presentare eventuali impugnazioni presso l'organo competente. Il provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.
8. Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno, il Dirigente Scolastico, su proposta del consiglio di classe, contestualmente al provvedimento:
A. stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola;
B. identifica il docente di contatto didattico.
9. Per i periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, il Dirigente comunica le decisioni relative alla promozione di un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
1.3.5 Tipologia e grado delle sanzioni
Graduazione delle sanzioni | Organi competenti a irrogare le sanzioni |
1 richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. | Docenti, Dirigente Scolastico |
2 nota disciplinare scritta sul registro di classe; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. | Docenti, Coordinatore di classe, Dirigente Scolastico |
3 allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg, oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale, anche in convenzione con associazioni di volontariato | Consiglio di classe con tutte le sue componenti |
4 allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg, con svolgimento di attività utili alla comunità scolastica, anche in convenzione con associazioni di volontariato |
Consiglio d’Istituto |
5 allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico | Consiglio d’Istituto |
6 esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi | Consiglio d’Istituto |
In riferimento al mancato rispetto dei Doveri si prevede quanto segue:
Per le infrazioni ai Doveri | Sanzioni | Autorità competenti a irrogare le sanzioni |
a) Gli studenti hanno l'obbligo di essere puntuali e di frequentare regolarmente le lezioni con attenzione e partecipazione, e di impegnarsi nello studio. La corretta partecipazione contempla l'utilizzo del materiale didattico previsto dalle discipline di studio che lo studente deve portare a scuola. |
- richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. | Docente, Dirigente Scolastico |
- Al terzo richiamo scritto per la medesima infrazione non grave: nota disciplinare | Coordinatore di classe | |
- con cinque ritardi lo studente riceverà un’ammonizione scritta del D.S. | Dirigente Scolastico | |
- al decimo ritardo sarà convocato il consiglio disciplinate per la sospensione di tre giorni. |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
- Per i casi di cui al punto 1.5.8 del presente regolamento: Ammonizione scritta del dirigente scolastico o sospensione di tre gg. | Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
in caso di assenza collettiva ripetuta |
- sospensione delle visite didattiche e dei viaggi d'istruzione | Consiglio di Classe con tutte le sue componenti |
b) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi. | - richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. |
Docente, Dirigente Scolastico |
- Nota disciplinare; comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. |
Docente, Coordinatore di classe, Dirigente scolastico |
|
Grave mancanza di rispetto e nei casi di recidiva e/o di aggravante (es.: comportamenti singoli o di |
- convocazione immediata dei genitori per informare personalmente dell’accaduto e comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare |
Dirigente Scolastico, Coordinatore di classe, Collaboratori del D.S. |
- allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai 15 gg oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita della comunità scolastica, esplicitati nel Patto di corresponsabilità educativa. |
- richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. |
Docente, Dirigente Scolastico |
- Nota disciplinare; comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. | Docente, Coordinatore di classe, Dirigente scolastico |
|
- allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg, oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
d) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti, dal Piano di emergenza e dal Dirigente Scolastico; |
- richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. | Docente, Dirigente Scolastico |
- Nota disciplinare; comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. |
Coordinatore di classe, Dirigente scolastico | |
- allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg, oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti |
|
e) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio e all’immagine della scuola. |
Oltre al risarcimento del danno in relazione all’entità dello stesso e alla volontarietà dell’atto: |
|
- richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. |
Docente, Dirigente Scolastico | |
- Nota disciplinare; comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. |
Docente, Coordinatore di classe, Dirigente scolastico |
|
- allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg, oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
- allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg |
Consiglio d’Istituto | |
f) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. |
- richiamo verbale o scritto sul registro di classe e/o sul libretto personale; eventuale comunicazione e/o convocazione dei genitori. |
Docente, Dirigente Scolastico |
- Nota disciplinare; comunicazione e/o convocazione dei genitori; eventuale ammonizione scritta del D.S. |
Docente, Coordinatore di classe, Dirigente scolastico |
|
- allontanamento dello studente per un periodo non superiore ai 15 gg, oppure svolgimento di attività utili alla comunità scolastica e sociale |
Consiglio di Classe con tutte le sue componenti | |
Casi aggravanti delle |
Applicazione dei commi 9 e 9 bis dell’art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse (DPR n. 249 del 1998) |
|
- allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 gg |
Consiglio d’Istituto | |
- allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico |
Consiglio d’Istituto | |
- esclusione dello studente dallo scrutinio finale, o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi |
Consiglio d’Istituto |
1.3.6 Impugnazioni all’Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno all’Istituto, del quale fanno parte:
⎯ Il Dirigente Scolastico.
⎯ Un docente effettivo ed un supplente designati dal Consiglio d’Istituto.
⎯ Uno studente effettivo ed un supplente eletti dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe.
⎯ Un genitore effettivo ed un supplente designati dai rappresentanti dei Genitori nel Consiglio d’Istituto.
L’Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento, entro il termine di 10 giorni.
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Ad eccezione del Dirigente Scolastico, è incompatibile la partecipazione alla seduta dell’Organo di Garanzia:
a) del soggetto che abbia irrogato la sanzione;
b) dello studente cui sia stata comminata la sanzione e dei suoi genitori o tutori.
Nei casi di incompatibilità di cui alle precedenti lettere a) e b) subentrano i membri supplenti.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto degli studenti, anche contenute nel presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale.
L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni.
Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.