1.7 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi

Normativa di riferimento
Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, mentre in base all’art.7,comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche include anche l’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo od’Istituto. Dunque, l’arbitraria assegnazione dei docenti alle classi non rientra tra le facoltà del Dirigente Scolastico e deriva, probabilmente, da una lettura superficiale dell’art.25 del D.Lgs 165/2001, che delinea le competenze del dirigente scolastico: 

  1. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la  legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
  2. dell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento,intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
  3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.
    Dunque, l’assegnazione dei docenti alle classi è, sì, una prerogativa del Dirigente Scolastico, ma sempre nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali. 
Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
Di norma, il primo criterio è la continuità didattica, che è tutelata dalla legge. Tuttavia, la norma non dice che la continuità didattica sia un criterio assoluto e vincolante. 
Nello specifico, l’art. 25 del D.Lgs 165/2001, responsabilizza il Ds ad adottare provvedimenti che garantiscano la qualità dei processi formativi, principale obiettivo dell’azione Dirigenziale, pertanto in casi eccezionali il DS può fare scelte anche difformi dai criteri stabiliti in Consiglio   d’Istituto. D’altronde, nel comma 4 della suddetta norma legislativa è scritto che spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. E, in base al comma 2, il DS è responsabile legale dei risultati del servizio che la scuola fornisce. Inoltre, è bene ricordare che la legge 150/2009 sottrae alla contrattazione d’istituto la questione dell’assegnazione dei docenti alle classi (le proposte formulate dal Collegio dei Docenti sono oggetto di informazione alla parte sindacale, ai sensi dell’art. 30, c. 10 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, mentre i criteri per l’assegnazione di personale ai plessi è materia di confronto ai sensi del comma 9 dell’art. citato).

Procedure
Il Collegio Docenti formula proposte in merito all’assegnazione dei docenti alle classi. Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi. L’assegnazione viene disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto e del parere espresso dal Collegio Docenti,dopo un'attenta analisi del contesto generale e specifico in cui si opera.

Modalità assegnazione
Nei provvedimenti da assumere, vanno tenuti in considerazione l’organico effettivamente assegnato all’Istituto, le ore per disciplina che variano a seconda dei percorsi (liceale, tecnico o professionale), dell’anno di corso e delle classi di concorso di appartenenza dei docenti.
Ad ogni docente va assegnato, di norma, il numero minimo di ore previsto per la costituzione di una cattedra (18), che, in base al numero di ore della disciplina di insegnamento e delle ore effettivamente disponibili, può anche essere elevato ulteriormente, fino ad un massimo di 24 ore, in caso di presenza di spezzoni restituiti dall’Atp e di disponibilità dell’interessato, nel rispetto di una graduatoria di priorità.
Ai docenti nella cui classe di concorso risultino presenti, all’interno dell’organico  dell’autonomia, ore di potenziamento, al fine di costruire cattedre che possano garantire la  continuità didattica, potrà essere assegnato un numero di ore disciplinari inferiore a 18.

Criteri generali approvati dal Consiglio di Istituto 6 Giugno 24
Di seguito vengono elencati, in ordine di priorità, i criteri generali proposti:
  1. Viene mantenuta, per quanto possibile, la continuità nel primo biennio e nel triennio (2° biennio e 5° anno). Tuttavia, la continuità didattica non costituisce criterio assoluto, anche perché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili ad attuare le azioni di miglioramento dell’offerta formativa e alla soluzione di particolari problemi ambientali e relazionali, pertanto non è criterio strettamente vincolante.
  2. Vengono accolte, per quanto possibile, le richieste avanzate dai docenti, sia in relazione alla scelta biennio – triennio, sia alla scelta dell’indirizzo, sentiti eventualmente i rappresentanti degli studenti.
  3. Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) all’interno dei vari corsi.
  4. E’ da evitare che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività di potenziamento.
  5. Viene mantenuta la continuità sulla classe, in presenza di progetti pluriennali condotti da uno specifico docente.
  6. Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo, anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
  7. Viene mantenuta, per quanto possibile, un’equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.

Criteri di attribuzione cattedre al docente di sostegno:
- continuità didattica 
- equilibrata distribuzione dei docenti di ruolo e con contratto a tempo determinato 
- competenze specifiche e area disciplinare 
- relazione docente-discente 
- anzianità di servizio
- sede di servizio
- nel caso di situazioni di particolare criticità, il DS, anche in corso d’anno, può decidere una variazione di assegnazione cattedra.