1.7 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi
Normativa di riferimento
Ai sensi dell’art.10, comma 4, del d.lgs. 297/94, il Consiglio di Circolo o di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, mentre in base all’art.7,comma 2 lettera b), del d.lgs. 297/94 il Collegio dei docenti formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti.
La trasparenza della delibera del Consiglio di Istituto sui criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi e le proposte formulate dal Collegio dei docenti sono d’obbligo anche perché è il caso di ricordare che la delibera ANAC n. 430 del 2016 tra i processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche include anche l’assegnazione dei docenti alle classi, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di Circolo od’Istituto. Dunque, l’arbitraria assegnazione dei docenti alle classi non rientra tra le facoltà del Dirigente Scolastico e deriva, probabilmente, da una lettura superficiale dell’art.25 del D.Lgs 165/2001, che delinea le competenze del dirigente scolastico:
- Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente Scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
- dell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento,intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.
- Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale”.
Dunque, l’assegnazione dei docenti alle classi è, sì, una prerogativa del Dirigente Scolastico, ma sempre nel rispetto delle competenze riservate agli organi collegiali.
- Viene mantenuta, per quanto possibile, la continuità nel primo biennio e nel triennio (2° biennio e 5° anno). Tuttavia, la continuità didattica non costituisce criterio assoluto, anche perché potrebbe risultare potenzialmente ostativa rispetto alle strategie utili ad attuare le azioni di miglioramento dell’offerta formativa e alla soluzione di particolari problemi ambientali e relazionali, pertanto non è criterio strettamente vincolante.
- Vengono accolte, per quanto possibile, le richieste avanzate dai docenti, sia in relazione alla scelta biennio – triennio, sia alla scelta dell’indirizzo, sentiti eventualmente i rappresentanti degli studenti.
- Per quanto possibile, va equilibrata la presenza di docenti a tempo indeterminato (stabili) e a tempo determinato (precari) all’interno dei vari corsi.
- E’ da evitare che un docente abbia tutto il proprio orario costituito da attività di potenziamento.
- Viene mantenuta la continuità sulla classe, in presenza di progetti pluriennali condotti da uno specifico docente.
- Dovranno essere valorizzate le professionalità e le competenze, nonché i titoli professionali posseduti da ciascun docente, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo, anche al fine della realizzazione di progetti innovativi e/o sperimentali approvati dal Collegio dei Docenti.
- Viene mantenuta, per quanto possibile, un’equa distribuzione del numero delle classi tra i docenti.