2) Regolamento sull’uso a scuola di cellulari, dispositivi elettronici e strumenti vari
1. Durante l’orario di lezione gli alunni possono tenere tablet, macchine fotografiche, videocamere o apparecchi elettronici similari spenti all’interno dello zaino; i telefoni cellulari saranno depositati in apposito contenitore presente in ogni aula/laboratorio fino al termine dell’attività didattica che vi si svolge, e potranno essere utilizzati solo se il docente ne consente l’uso per motivi didattici.
Solo durante l’intervallo è consentito l’uso del cellulare; al rientro negli ambienti scolastici o in aula questi devono essere immediatamente spenti, così come devono rimanere spenti durante gli spostamenti richiesti dalle varie attività didattiche, compresi quelli che avvengono al di fuori della scuola (palestre, teatro, mostre, ecc…).
In caso di non ottemperanza e di conseguente utilizzo del cellulare o di altro dispositivo ICT, il docente è autorizzato a ritirare l’apparecchio fino al termine della lezione o di altra attività in corso, con annotazione di nota disciplinare sul registro di classe.
2. Qualora durante l’orario di lezione vi fossero esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, l’alunno potrà utilizzare il proprio cellulare/apparecchio elettronico, previa autorizzazione del docente o del personale preposto.
3. Nel caso di un alunno che, anche al di fuori dell’orario di lezione, fosse sorpreso ad effettuare foto, video, registrazioni audio, ecc., all’interno della scuola o delle sue pertinenze e durante gli spostamenti, senza motivata autorizzazione, il docente informato dei fatti è tenuto a segnalare sul registro di classe l’avvenuta infrazione con apposizione di nota disciplinare, ed eventuale avvio di procedura disciplinare di sospensione dalle lezioni.
4. Se durante le attività extra-scolastiche (visite didattiche, viaggi d’istruzione, attività sportive, ecc.) l’alunno venisse sorpreso ad effettuare foto, video, registrazioni audio, ecc., lesive della privacy sarà sanzionato come specificato al punto precedente.
I docenti che ne abbiano l’esigenza sono autorizzati a creare gruppi WhatsApp per classi o per gruppi di alunni e a utilizzarli per la condivisione di comunicazioni a carattere organizzativo rigorosamente attinenti alle attività scolastiche.
5. La pubblicazione non autorizzata su internet di foto, video, registrazioni audio, ecc., effettuate all’interno della scuola o delle sue pertinenze, anche al di fuori dell’orario di lezione e anche durante le attività extrascolastiche (visite didattiche, viaggi d’istruzione, attività sportive, ecc.), sarà punita con la sospensione dalle lezioni per almeno quattro giorni, da effettuarsi a casa, segnalando alle autorità competenti l’eventuale violazione della privacy.
6. Il divieto di usare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento vale anche per il personale docente ed ATA, come previsto con circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998.
7. Ferme restando le norme sul rispetto della privacy, essendo prevista dalla legge 170/2010 per gli alunni con diagnosi di DSA la possibilità di registrare le lezioni, sarà il singolo Consiglio di Classe a deliberare l’autorizzazione, in presenza di richiesta dei genitori accompagnata da idonea certificazione sanitaria. Le registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente per fini didattici e non dovranno essere in nessun caso divulgate. I genitori della classe saranno preventivamente informati dell’utilizzo del registratore.
8. Non è consentita l’introduzione a scuola di strumenti o attrezzatura che non sia stata preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico (es. skateboard, pattini a rotelle ecc.)