1.4 Assemblee degli studenti e dei genitori

1.4.1 Diritto di assemblea
Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste di seguito.

1.4.2 Assemblee studentesche
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'istituto.
In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'istituto può articolarsi in più assemblee riferite a classi parallele.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto, che, per poter riunirsi in orario extrascolastico, è tenuto a presentare al D.S. la relativa richiesta scritta almeno sette giorni prima. Dopo averne ottenuta l’autorizzazione, entro i cinque giorni precedenti la riunione, il comitato deve presentare la lista di eventuali esterni invitati a partecipare.
Il comitato può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una mattinata, ed d'una di classe al mese nel limite di due ore, non necessariamente consecutive.
L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.
Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di questioni sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto, o dal Dirigente scolastico, nell’ambito dei criteri generali fissati dal Consiglio stesso.
 
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o d'istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
L’esercizio di diritto di assemblea e di riunione va concordato e richiesto con l’anticipo di cinque giorni per quella di classe e di dieci giorni per le assemblee d’Istituto. Il diritto va esercitato dopo l’autorizzazione della Dirigenza. Di ciascuna assemblea va redatto verbale da consegnare al Dirigente Scolastico che trasmetterà eventuali richieste agli organi competenti.

1.4.3 Funzionamento delle assemblee studentesche
L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.
Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

1.4.4 Assemblee dei genitori
Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto, al quale partecipano anche i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, o della totalità dei genitori eletti nel Consiglio d’Istituto, oppure qualora la richiedano almeno il 20% dei genitori aventi diritto di voto.
Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
All'assemblea di classe o d'istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o dell'istituto.